Art. 640. Selezione e destinazione all'estero del personale 1. Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, e' scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che abbia superato il periodo di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui e' destinato. 2. La destinazione alle istituzioni di cui al comma 1 per l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 16 per i compiti di lettore e dall'articolo 673, comma 3, e' disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 639, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorita' consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute. 3. Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero. 4. L'accertamento di cui al comma 3 e' effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali. 5. Gli esami comprendono una o piu' prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione. 6. Gli esami sono indetti ogni triennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto. 7. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 80 per le prove di esame e 20 per titoli professionali e culturali. 8. Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi 14 e 15. 9. Terminate le prove di esame si da' luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami. 10. Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. 11. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami. 12. Le graduatorie hanno validita' nei tre anni indicati nel provvedimento con cui gli esami sono indetti. Nei casi di sopravvenuta urgente necessita' di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza triennale. 13. Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale gia' in servizio all'estero sono pubblicati negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 14. Il Ministro degli affari esteri determina, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalita' di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresi' dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detta inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realta' culturale e sociale in cui il personale stesso e' chiamato ad operare. 15. Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni ed iniziative di cui all'articoli 625, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri. 16. Come docenti o lettori presso universita' e istituzioni scolastiche straniere all'estero sono destinati docenti universitari e docenti delle scuole secondarie. Alle istituzioni scolastiche straniere all'estero puo' essere assegnato anche personale docente della scuola elementare.