Art. 643. 
               Durata massima di permanenza all'estero 
 
  1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore ad un periodo
complessivo di 7 anni scolastici. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di essere ulteriormente impiegato
nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle  procedure  di
selezione di cui all'articolo 640. 
  3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi  compresa  la
Scuola europea di Varese, si applicano le  norme  dello  statuto  del
personale docente di dette scuole. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  alla  legge  7  giugno
1988, n. 213 e all'articolo 5, comma  5  del  decretolegge  3  maggio
1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio  1988,
n. 246. 
  5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge
25  agosto  1982,  n.  604  e  successive  modificazioni,  in  quanto
applicabili. 
 
           Note all'art. 643:
             - Si riporta il testo della legge 7 giugno 1988, n. 213:
             1.  1.  Il  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente
          destinato,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  23 gennaio 1967, n.  215, presso le istituzioni
          scolastiche italiane all'estero, anteriormente  all'entrata
          in vigore della legge 25 agosto 1982, n.  604, ivi compreso
          quello  previsto  dall'art.  7 della legge 3 marzo 1971, n.
          153, e' mantenuto  in  servizio  all'estero,  in  deroga  a
          quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, lettera a), della
          citata  legge  n.    604  del  1982,  anche  se in servizio
          all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'art. 19 del
          regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740,  per  un  ulteriore
          settennio a far data dalla scadenza del primo settennio.
             2.  La norma di cui al precedente comma si applica anche
          al  personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  destinato
          all'estero  in base alle procedure previste dall'art. 1 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  215  del
          1967,  anche  se  tale personale abbia iniziato il servizio
          all'estero nelle istituzioni suindicate in data  successiva
          all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982".
             -  Si  riporta  l'art.  5 del D.L. 2 maggio 1988, n. 140
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  luglio  1988,
          n. 246:
             5. 1. L'indicazione delle procedure per la selezione del
          personale  da  destinare  all'estero,  previste  dal titolo
          primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' rinviata di un
          anno rispetto alla loro scadenza biennale.
             2.  la  validita' delle graduatorie delle procedure gia'
          espletate entro il termine  dell'anno  scolastico  1986-87,
          immediatamente   antecedenti  a  quelle  per  le  quali  e'
          rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno.
             3. Puo' non darsi luogo al rinvio  di  cui  al  comma  1
          qualora   le  graduatorie  delle  corrispondenti  procedure
          immediatamente antecedenti siano esaurite.
             4. Le commissioni di  cui  all'art.  3  della  legge  25
          agosto   1982,  n.    604,  possono  essere  integrate  con
          eventuali membri aggregati per l'accertamento di  specifici
          requisiti  culturali,  professionali e linguistici, ai fini
          dell'espletamento delle funzioni all'estero.
             5. Il personale docente e non docente immesso  in  ruolo
          ai  sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604,
          e' mantenuto in servizio presso le istituzioni  scolastiche
          e  culturali  italiane all'estero per un ulteriore triennio
          dalla scadenza del settennio economico. Tutte  le  proroghe
          della  permanenza in servizio del personale impegnato nelle
          istituzioni scolastiche  e  culturali  italiane  all'estero
          disposte  dalla  legislazione  vigente,  in deroga a quanto
          previsto  dalla  legge  25  agosto  1982,   n.   604,   non
          interrompono  le procedure concorsuali di cui alla suddetta
          legge e pertanto le relative graduatorie restano in  vigore
          sino al completo esaurimento.
             5-bis.  A  tutto  il  personale  viene  fatta  salva  la
          possibilita'  di  venire  ulteriormente   impiegato   nelle
          istituzioni    scolastiche,   previo   espletamento   delle
          procedure di selezione di cui all'art.  1  della  legge  25
          agosto 1982, n. 604".
             -  Si  riporta  l'art.  18 della legge 25 agosto 1982 n.
          604:
             18 Norme per il servizio all'estero e per il rientro  in
          Italia  del  personale  immesso  in  ruolo.  - Il personale
          comunque nominato  in  ruolo  per  effetto  del  precedente
          titolo  II  rimane  a  prestare  servizio  all'estero  e vi
          effettua il periodo di prova. Con  la  medesima  decorrenza
          dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato
          fuori   ruolo.   Allo   stesso   si  applicano  le  vigenti
          disposizioni  che  regolano  il  servizio  all'estero   del
          personale  di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi
          commi del presente articolo. Per il personale  in  servizio
          presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il
          Ministero  della  pubblica  istruzione,  di concerto con il
          Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con
          quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
          31 maggio  1974,  n.  419,  l'organizzazione  di  corsi  di
          aggiornamento.
             Nel  caso  di  soppressione  di  posti o di riduzione di
          orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma
          del  presente  articolo  e'  disposta,  per  corrispondenti
          funzioni,  in  altri  posti esistenti nel medesimo paese o,
          qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o  in
          un  paese  in  cui  sia richiesto l'uso della stessa lingua
          ovvero,   qualora  neppure  cio'  sia  possibile,  mediante
          restituzione  ai  ruoli  metropolitani.   Analogamente   si
          provvede  nei  confronti del personale messo a disposizione
          di istituzioni scolastiche straniere in caso di  cessazione
          del rapporto con tali istituzioni.
             Sino  al  compimento  del sesto anno dalla immissione in
          ruolo, il rientro del  predetto  personale  nel  territorio
          metropolitano  puo' essere disposto soltanto a domanda, nel
          limite massimo del 10 per  cento  annuo  del  numero  delle
          unita'  di  personale  immesso  in  ruolo  per ciascuno dei
          gruppi distinti a seconda  della  dcorrenza  degli  effetti
          dell'immissione stessa.
             Ai  fini di cui al precedente terzo comma sono compilate
          apposite  graduatorie,  distinte  a  seconda  delle   varie
          categorie   di   aspiranti   al   rientro   nel  territorio
          metropolitano,  i  quali  sono  inseriti  in  esse  secondo
          l'anzianita'  di  servizio  nelle istituzioni scolastiche e
          culturali  italiane  all'estero,  comprese  le  istituzioni
          scolastiche  di  cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette
          graduatorie sono aggiornate ogni anno  fino  al  compimento
          del  sessennio  di  cui  al precedente comma, attraverso le
          necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti
          gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti.
             Il rientro nel territorio metropolitano e'  obbligatorio
          al  compimento  del settimo anno dalla immissione in ruolo,
          salva la facolta' per il Ministero degli affari  esteri  di
          disporre  la  proroga  della  permanenza all'estero per non
          oltre due anni,  in  caso  di  assoluta  impossibilita'  di
          sostituzione   del  personale  che  dovrebbe  rientrare  in
          Italia.
             Il  rientro  obbligatorio  e'  disposto  sulla  base  di
          apposite   graduatorie,  distinte  a  seconda  delle  varie
          categorie  di  personale  interessato,  nelle  quali   sono
          inseriti  tutti  coloro  che abbiano compiuto sette anni di
          servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle
          istituzioni scolastiche e  culturali  italiane  all'estero,
          comprese  le  istituzioni  scolastiche  di cui alla legge 3
          marzo 1971, n. 153.
             Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno
          maggiore anzianita' di servizio all'estero.
             Al personale  che,  al  compimento  dei  sette  anni  di
          servizio  all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni
          richiesto dalle norme  vigenti  per  il  conseguimento  del
          trattamento  minimo  di pensione previsto per gli impiegati
          civili dello Stato,  e'  consentito  di  rimanere,  su  sua
          richiesta,  all'estero, fino al raggiungimento del predetto
          limite utile ai fini della pensione e, comunque, non  oltre
          5  anni.  Il  mantenimento  all'estero  e' subordinato alla
          presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di   apposita
          domanda  con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente
          di essere  collocato  a  riposo  al  termine  del  predetto
          periodo.
             Sia  nel  caso  di  rientro  facoltativo sia nel caso di
          rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere  la  sede
          di  servizio  nel territorio metropolitano in una provincia
          di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi
          siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra'
          nell'ambito regionale.
             La nomina e la  conferma  in  ruolo  sono  disposte  dal
          provveditore   agli   studi   della   provincia   prescelta
          dall'interessato.
             Le  competenti  autorita'   diplomatiche   o   consolari
          provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la
          necessaria certificazione.
             Ai  fini della conferma in ruolo le competenti autorita'
          diplomatiche  o  consolari  trasmetteranno  una   relazione
          redatta  sulla  base di elementi di valutazione forniti dal
          direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e'
          stato svolto il periodo di prova.
             Qualora il periodo di  prova  sia  stato  svolto  presso
          un'istituzione  estera, gli elementi di valutazione saranno
          forniti da un direttore o preside appositamente  incaricato
          dalla competente autorita' diplomatica o consolare".