Art. 643. Durata massima di permanenza all'estero 1. La permanenza all'estero non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici. 2. E' fatta salva la possibilita' di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche previo superamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 640. 3. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la Scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole. 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1988, n. 213 e all'articolo 5, comma 5 del decretolegge 3 maggio 1988, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246. 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e successive modificazioni, in quanto applicabili.
Note all'art. 643: - Si riporta il testo della legge 7 giugno 1988, n. 213: 1. 1. Il personale ispettivo, direttivo e docente destinato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 agosto 1982, n. 604, ivi compreso quello previsto dall'art. 7 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e' mantenuto in servizio all'estero, in deroga a quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, lettera a), della citata legge n. 604 del 1982, anche se in servizio all'estero con comando temporaneo ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, per un ulteriore settennio a far data dalla scadenza del primo settennio. 2. La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale ispettivo, direttivo e docente destinato all'estero in base alle procedure previste dall'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967, anche se tale personale abbia iniziato il servizio all'estero nelle istituzioni suindicate in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 604 del 1982". - Si riporta l'art. 5 del D.L. 2 maggio 1988, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246: 5. 1. L'indicazione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale. 2. la validita' delle graduatorie delle procedure gia' espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-87, immediatamente antecedenti a quelle per le quali e' rinviata l'indizione, e' prorogata di un anno. 3. Puo' non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite. 4. Le commissioni di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per l'accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero. 5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, e' mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennio economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento. 5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilita' di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604". - Si riporta l'art. 18 della legge 25 agosto 1982 n. 604: 18 Norme per il servizio all'estero e per il rientro in Italia del personale immesso in ruolo. - Il personale comunque nominato in ruolo per effetto del precedente titolo II rimane a prestare servizio all'estero e vi effettua il periodo di prova. Con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo il predetto personale e' collocato fuori ruolo. Allo stesso si applicano le vigenti disposizioni che regolano il servizio all'estero del personale di ruolo, salve le deroghe, di cui ai successivi commi del presente articolo. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove, in conformita' con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, l'organizzazione di corsi di aggiornamento. Nel caso di soppressione di posti o di riduzione di orario, l'utilizzazione del personale di cui al primo comma del presente articolo e' disposta, per corrispondenti funzioni, in altri posti esistenti nel medesimo paese o, qualora cio' non sia possibile, in un paese limitrofo o in un paese in cui sia richiesto l'uso della stessa lingua ovvero, qualora neppure cio' sia possibile, mediante restituzione ai ruoli metropolitani. Analogamente si provvede nei confronti del personale messo a disposizione di istituzioni scolastiche straniere in caso di cessazione del rapporto con tali istituzioni. Sino al compimento del sesto anno dalla immissione in ruolo, il rientro del predetto personale nel territorio metropolitano puo' essere disposto soltanto a domanda, nel limite massimo del 10 per cento annuo del numero delle unita' di personale immesso in ruolo per ciascuno dei gruppi distinti a seconda della dcorrenza degli effetti dell'immissione stessa. Ai fini di cui al precedente terzo comma sono compilate apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di aspiranti al rientro nel territorio metropolitano, i quali sono inseriti in esse secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Dette graduatorie sono aggiornate ogni anno fino al compimento del sessennio di cui al precedente comma, attraverso le necessarie modifiche dei punteggi attribuiti agli aspiranti gia' iscritti in esse e l'inserimento dei nuovi aspiranti. Il rientro nel territorio metropolitano e' obbligatorio al compimento del settimo anno dalla immissione in ruolo, salva la facolta' per il Ministero degli affari esteri di disporre la proroga della permanenza all'estero per non oltre due anni, in caso di assoluta impossibilita' di sostituzione del personale che dovrebbe rientrare in Italia. Il rientro obbligatorio e' disposto sulla base di apposite graduatorie, distinte a seconda delle varie categorie di personale interessato, nelle quali sono inseriti tutti coloro che abbiano compiuto sette anni di servizio all'estero, secondo l'anzianita' di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, comprese le istituzioni scolastiche di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153. Il rientro e' disposto a partire da coloro i quali hanno maggiore anzianita' di servizio all'estero. Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo. Sia nel caso di rientro facoltativo sia nel caso di rientro obbligatorio, il personale puo' scegliere la sede di servizio nel territorio metropolitano in una provincia di suo gradimento. Qualora nella provincia prescelta non vi siano posti disponibili, l'assegnazione della sede avverra' nell'ambito regionale. La nomina e la conferma in ruolo sono disposte dal provveditore agli studi della provincia prescelta dall'interessato. Le competenti autorita' diplomatiche o consolari provvederanno a far pervenire al provveditore agli studi la necessaria certificazione. Ai fini della conferma in ruolo le competenti autorita' diplomatiche o consolari trasmetteranno una relazione redatta sulla base di elementi di valutazione forniti dal direttore o dal preside dell'istituzione presso la quale e' stato svolto il periodo di prova. Qualora il periodo di prova sia stato svolto presso un'istituzione estera, gli elementi di valutazione saranno forniti da un direttore o preside appositamente incaricato dalla competente autorita' diplomatica o consolare".