Art. 644. 
               Periodi minimi di permanenza all'estero 
 
  1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di  risiedere
all'estero per una durata non inferiore a tre anni. 
  2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza  del  primo
triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a  carico
dell'interessato, salvo che  la  domanda  sia  determinata  da  gravi
motivi di carattere personale o familiare. 
  3. La destinazione da una ad altra sede all'estero  non  puo'  aver
luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il  caso
di gravi motivi o di ragioni di servizio.