Art. 644. Periodi minimi di permanenza all'estero 1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni. 2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non puo' aver luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.