Art. 645. Rapporti informativi 1. Nei confronti del personale per il quale restano salvi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali, la redazione dei rapporti e l'attribuzione dei giudizi spettano al capo della missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria.
Nota all'art. 645: - Si riporta l'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 17 (Abolizione dei rapporti informativi). - Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonche' i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'art. 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".