Art. 65. Modifica dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475, in tema di falsa attribuzione di lavori altrui 1. L'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 e' cosi' modificato: a) nel primo comma le parole "con la reclusione fino a un mese" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila"; b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".
Nota all'art. 65: - Il testo vigente dell'art. 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475 (Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conseguimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignita' pubbliche), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 4. - Chiunque con qualsiasi mezzo, offre di procurare od eseguire dissertazioni, studi, pubblicazioni progetti tecnici, e in genere, lavori agli scopi di cui agli articoli 1 e 3 e' punito per il semplice fatto dell'offerta, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioniquattrocentomila. Qualora l'offerta sia fatta a mezzo stampa, ovvero sia fatta in modo abituale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattromilioniottocentomila. Nella prima ipotesi, il tipografo, se non e' concorso nell'illecito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila.".