Art. 65 (R)
                    Requisiti del sistema per la
                   gestione dei flussi documentali

  1.  Oltre  a  possedere  i  requisiti  indicati all'articolo 52, il
sistema per la gestione dei flussi documentali deve:
a) fornire  informazioni  sul  legame esistente tra ciascun documento
   registrato,  il  fascicolo  ed il singolo procedimento cui esso e'
   associato;
b) consentire  il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i
   fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonche' la
   gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull'attivita' dell'ufficio;
d) consentire  lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione
   dei  flussi  documentali  di  altre  amministrazioni  al  fine  di
   determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.