Art. 65. Attivita' socialmente utili (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10) 1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati in attivita' socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina di cui all'articolo 17 del presente testo unico. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternita' e di paternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti oneri sono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatore dell'attivita' socialmente utile. 3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto a partecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corso o prorogate al termine del periodo di congedo di maternita' e di paternita'. 4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40. 5. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testo unico.
Nota all'art. 65, comma 1: - Il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, recante "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5. Note all'art. 65, comma 2: - Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 468/1997 e' il seguente: "Art. 8 (Disciplina dell'utilizzo nelle attivita'). - 1-2. Omissis. 3. Ai lavoratori utilizzati nelle attivita' di lavori socialmente utili ovvero nelle attivita' formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di L. 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennita' di mobilita'. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di venti ore e per non piu' di otto ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2.". - Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993, e convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1993). Il testo dell'art. 1, comma 7, e' il seguente: "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - 1-6. Omissis. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto fondo.". Nota all'art. 65, comma 5: - Per il testo dell'art. 33, comma 3, della citata legge n. 104/1992, si veda in nota all'art. 42, comma 1.