Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione       nelle      controversie
                             individuali
(Art.69  del  d.lgs  n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34
del  d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e
successivamente modificato prima dall'art.19, commi da 3 a 6 del
d.lgs n.387 del 1998 e poi dall'art.45,  comma  22  della legge n.448
                              del 1998)

  1.  Per  le  controversie  individuali  di  cui all'articolo 63, il
tentativo  obbligatorio  di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice  di  procedura  civile si svolge con le procedure previste dai
contratti  collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di
cui  all'articolo  66,  secondo  le disposizioni dettate dal presente
decreto.
  2.  La  domanda  giudiziale  diventa  procedibile trascorsi novanta
giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
  3.  Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 2
e  3,  o  che  la  domanda  giudiziale  e' stata proposta prima della
scadenza   del   termine  di  novanta  giorni  dalla  promozione  del
tentativo,  sospende  il  giudizio  e  fissa  alle  parti  il termine
perentorio   di  sessanta  giorni  per  promuovere  il  tentativo  di
conciliazione. Si applica l'articolo 412-bis, commi secondo e quinto,
del   codice   di   procedura   civile.  Espletato  il  tentativo  di
conciliazione  o  decorso  il  termine di novanta giorni, il processo
puo'  essere  riassunto  entro  il  termine perentorio di centottanta
giorni.  La  parte  contro  la  quale e' stata proposta la domanda in
violazione  dell'articolo  410  del  codice  di procedura civile, con
l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno
dieci  giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare
le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito,
che  non  siano  rilevabili  d'ufficio. Ove il processo non sia stato
tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione
del  processo  con  decreto  cui  si  applica  la disposizione di cui
all'articolo 308 del codice di procedura civile.
  4.  Il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  ed  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  provvede,  mediante  mobilita' volontaria
interministeriale,   a   dotare   le   Commissioni  di  conciliazione
territoriali   degli   organici   indispensabili  per  la  tempestiva
realizzazione  del  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  delle
controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato.
 
             Note all'art. 65:
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 410 del
          codice di procedura civile:
                 "Art.     410.     (Tentativo     obbligatorio    di
          conciliazione).  -  Chi  intende  proporre  in giudizio una
          domanda  relativa  ai rapporti previsti dall'articolo 409 e
          non  ritiene  di avvalersi delle procedure di conciliazione
          previste   dai   contratti   e   accordi   collettivi  deve
          promuovere,  anche  tramite  l'associazione  sindacale alla
          quale  aderisce  o  conferisca  mandato,  il  tentativo  di
          conciliazione   presso   la  commissione  di  conciliazione
          individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
                 La comunicazione della richiesta di espletamento del
          tentativo  di  conciliazione  interrompe  la prescrizione e
          sospende,  per  la  durata del tentativo di conciliazione e
          per  i  venti  giorni  successivi  alla sua conclusione, il
          decorso di ogni termine di decadenza.
                 La  commissione,  ricevuta  la  richiesta  tenta  la
          conciliazione  della controversia, convocando le parti, per
          una   riunione  da  tenersi  non  oltre  dieci  giorni  dal
          ricevimento della richiesta.
                 Con   provvedimento   del   direttore   dell'ufficio
          provinciale  del  lavoro  e  della  massima  occupazione e'
          istituita  in  ogni  provincia presso l'ufficio provinciale
          del  lavoro  e  della  massima occupazione, una commissione
          provinciale   di   conciliazione   composta  dal  direttore
          dell'ufficio  stesso,  o da un suo delegato, in qualita' di
          presidente,   da  quattro  rappresentanti  effettivi  e  da
          quattro  supplenti  dei  datori  di  lavoro  e  da  quattro
          rappresentanti   effettivi   e  da  quattro  supplenti  dei
          lavoratori,   designati   dalle  rispettive  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
                 Commissioni    di   conciliazione   possono   essere
          istituite,  con  le  stesse  modalita'  e  con  la medesima
          composizione  di  cui  al precedente comma, anche presso le
          sezioni  zonali degli uffici provinciali del lavoro e della
          massima occupazione.
                 Le  commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
          affidano   il   tentativo   di   conciliazione   a  proprie
          sottocommissioni,  presiedute  dal  direttore  dell'ufficio
          provinciale  del lavoro e della massima occupazione o da un
          suo  delegato  che rispecchino la composizione prevista dal
          precedente terzo comma.
                 In  ogni  caso  per  la  validita' della riunione e'
          necessaria  la  presenza  del  presidente  e  di  almeno un
          rappresentante   dei   datori   di  lavoro  e  di  uno  dei
          lavoratori.
                 Ove  la riunione della commissione non sia possibile
          per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui
          al  precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale
          del  lavoro  certifica  l'impossibilita'  di  procedere  al
          tentativo di conciliazione".
                 -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 412-bis
          del codice di procedura civile:
                 "Art.  412-bis  (Procedibilita'  della  domanda).  -
          L'espletamento  del  tentativo di conciliazione costituisce
          condizione di procedibilita' della domanda.
                 L'improcedibilita'    deve   essere   eccepita   dal
          convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e
          puo'  essere  rilevata  d'ufficio  dal  giudice  non  oltre
          l'udienza di cui all'articolo 420.
                 Il  giudice  ove rilevi che non e' stato promosso il
          tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale
          e'   stata  presentata  prima  dei  sessanta  giorni  dalla
          promozione  del  tentativo  stesso,  sospende il giudizio e
          fissa  alle  parti il termine perentorio di sessanta giorni
          per promuovere il tentativo di conciliazione.
                 Trascorso   il   termine   di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo  410-bis,  il  processo puo' essere riassunto
          entro il termine perentorio di centottanta giorni.
                 Ove   il  processo  non  sia  stato  tempestivamente
          riassunto,  il  giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del
          processo  con decreto cui si applica la disposizione di cui
          all'articolo 308.
                 Il    mancato    espletamento   del   tentativo   di
          conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti
          speciali  d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo
          III del titolo I del libro IV".
                 -  Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di
          procedura civile:
                 "Art.    308.    (Comunicazione   e   impugnabilita'
          dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e'
          comunicata  a  cura del cancelliere se e' pronunciata fuori
          dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di
          cui all'articolo 178 commi terzo, quarto e quinto.
                 Il  collegio  provvede  in  camera  di consiglio con
          sentenza  se  respinge  il  reclamo,  e  con  ordinanza non
          impugnabile se l'accoglie".