Art. 65.
 Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

  1.  Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice
puo'  disporre  la  sospensione  del  processo  se  l'ente  chiede di
provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere
stato  nell'impossibilita'  di  effettuarle  prima.  In  tal caso, il
giudice,  se  ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma
di  denaro  a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 49.