Art. 65. 
                             Decorrenze 
  1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati  fuori  dei
locali commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso
di cui all'articolo 64 decorre: 
    a) dalla data di sottoscrizione della  nota  d'ordine  contenente
l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia
predisposta   una   nota   d'ordine,   dalla   data   di    ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la  prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura  di  beni,
qualora  al  consumatore  sia  stato   preventivamente   mostrato   o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; 
    b) dalla data di ricevimento della merce, se  successiva,  per  i
contratti riguardanti la fornitura di beni,  qualora  l'acquisto  sia
stato effettuato senza la  presenza  del  professionista  ovvero  sia
stato mostrato o illustrato un prodotto di  tipo  diverso  da  quello
oggetto del contratto. 
  2. Per i contratti a  distanza,  il  termine  per  l'esercizio  del
diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre: 
    a) per i beni, dal giorno  del  loro  ricevimento  da  parte  del
consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di  informazione
di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano  stati
soddisfatti, qualora cio' avvenga dopo la conclusione  del  contratto
purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; 
    b) per i servizi, dal giorno della conclusione  del  contratto  o
dal  giorno  in  cui  siano  stati  soddisfatti   gli   obblighi   di
informazione di cui all'articolo 52, qualora  cio'  avvenga  dopo  la
conclusione del contratto purche' non oltre il termine  di  tre  mesi
dalla conclusione stessa. 
  3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto,  per  i
contratti o le  proposte  contrattuali  negoziati  fuori  dei  locali
commerciali gli obblighi di  informazione  di  cui  all'articolo  47,
ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di  informazione  di
cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine  per
l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o
di novanta giorni  e  decorre,  per  i  beni,  dal  giorno  del  loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della
conclusione del contratto. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in
cui il professionista fornisca una informazione incompleta  o  errata
che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso. 
  5. Le parti possono convenire garanzie piu' ampie nei confronti dei
consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.