ART. 65
  (valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale)

   1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha
valore   di   piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo  strumento
conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione,  alla  difesa  e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
   2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base
agli  indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3. Studi
ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  di
fondo-valle.
   3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e
ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo
56  e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
    a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema
fisico,  delle  utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti
urbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in
atto  e  potenziali,  di  degrado  del  sistema fisico, nonche' delle
relative cause;
    c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del
suolo,  la  sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione
delle acque e dei suoli;
    d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
     1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensione
del dissesto;
     2) dei pericoli di siccita';
     3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
     4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale ed
economico o di riequilibrio territoriale nonche' del tempo necessario
per assicurare l'efficacia degli interventi;
    e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie, forestali ed estrattive;
    f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle
opere    idrauliche,   idraulico-agrarie,   idraulico-forestali,   di
forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e
consolidamento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o
vincolo  finalizzati  alla  conservazione  del  suolo  ed alla tutela
dell'ambiente;
    g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla
lettera  f),  qualora  siano  gia'  state intraprese con stanziamenti
disposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a seguito
dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;
    h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei
litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
    i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zone
agricole  e  boschive  che  attuano  interventi  idonei  a  prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico;
    l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra
ipotesi  di  governo  e  gestione  tra  loro  diverse,  del  rapporto
costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie
per i principali interventi previsti;
    m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione
dei  materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le
relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
    n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni  in  rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche,
ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e
della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi
antropici;
    o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e di
desertificazione,  anche  mediante  programmi  ed  interventi utili a
garantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il riuso
della stessa;
    p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con
specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri
e delle portate;
    q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la
navigazione od altre;
    r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le
derivazioni  che  per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e
secondo le quantita';
    s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel
tempo, in relazione alla gravita' del dissesto;
    t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   a
legislazione vigente.
   4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere
immediatamente  vincolante  per  le amministrazioni ed enti pubblici,
nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescrizioni
dichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. In
particolare,  i  piani  e  programmi di sviluppo socio-economico e di
assetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati, o comunque
non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.
   5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione
del  Piano di bacino le autorita' competenti provvedono ad adeguare i
rispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,  in
particolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed
agroforestali,  alla tutela della qualita' delle acque, alla gestione
dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
   6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  Piano  di  bacino sui rispettivi
Bollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   le
disposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settore
urbanistico.   Decorso   tale   termine,  gli  enti  territorialmente
interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le
prescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non
provvedano  ad  adottare  i  necessari adempimenti relativi ai propri
strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di comunicazione
delle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dalla
pubblicazione  dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento
provvedono d'ufficio le regioni.
   7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita'
di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento
ai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n)
del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti
e  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano di bacino e
comunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata
attuazione  o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province
e  dei  comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da cio' possa
derivare  un  grave  danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  previa  diffida  ad  adempiere entro
congruo  termine  da  indicarsi  nella  diffida  medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita'
antropiche,  dandone  comunicazione  preventiva  alle amministrazioni
competenti.  Se  la  m  ancata  attuazione o l'inosservanza di cui al
presente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio informa senza
indugio  il  Ministro  competente  da cui l'ufficio dipende, il quale
assume  le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
la  necessita'  di un intervento cautelare per evitare un grave danno
al  territorio,  il  Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  adotta l'ordinanza
cautelare di cui al presente comma.
   8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni
caso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita la
considerazione  sistemica del territorio e devono essere disposte, ai
sensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e cautelari in
relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.
   9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 65:
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  ai  sensi
          dell'art.   10   della  legge  6 luglio  2002,  n.  137  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45
          (S.O.).