Art. 65. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai soggetti che esercitano attivita' di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, di materie prime farmacologicamente attive nonche' ai soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli impianti in cui vengono curati, allevati, e custoditi professionalmente animali.