Art. 65. 
 
                          Allegato tecnico 
 
  1. Ai fini  della  corretta  individuazione  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettere o)  e  u),  nonche'  della  corretta
applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera  a),  e  26,  si  fa
riferimento a  quanto  previsto  nell'Allegato  tecnico  al  presente
decreto. 
  2. L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o  integrato
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il
Comitato di sicurezza finanziaria.