Art. 65.
                Locali sotterranei o semisotterranei

  1.  E'  vietato  destinare  al  lavoro  locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
  2.  In  deroga  alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati  al  lavoro  locali  chiusi  sotterranei o semisotterranei,
quando  ricorrano  particolari  esigenze  tecniche.  In  tali casi il
datore   di  lavoro  provvede  ad  assicurare  idonee  condizioni  di
aerazione, di illuminazione e di microclima.
  3.  L'organo  di  vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi
sotterranei  o  semisotterranei  anche  per  altre lavorazioni per le
quali  non  ricorrono  le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni
non  diano  luogo  ad  emissioni  di  agenti nocivi, sempre che siano
rispettate  le  norme  del  presente  decreto  legislativo  e  si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.