Art. 65.
(Delega  al  Governo  in materia di atto pubblico informatico redatto
                             dal notaio)

1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e  dei  criteri  direttivi  di  cui  al  comma  5, uno o piu' decreti
legislativi  in  materia di ordinamento del notariato con riferimento
alle  procedure infounatiche e telematiche per la redazione dell'atto
pubblico,  l'autenticazione  di  scrittura  privata,  la  tenuta  dei
repertori  e  registri  e  la  conservazione  dei documenti notarili,
nonche'  alla rettifica di errori di trascrizioni di' dati degli atti
notarili.
2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, in coerenza con la
normativa  comunitaria,  e  in  conformita'  ai principi e ai criteri
direttivi  di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento,
anche formale, con le altre disposizioni vigenti.
3.  Gli  schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione,  e  successivamente  trasmessi  al Parlamento, ai fini
dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per
materia,  che  sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data
di  trasmissione,  decorso  il  quale i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni  antecedenti  allo  spirare del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui  al  presente  articolo possono essere emanati uno o piu' decreti
correttivi  ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al
comma 3.
5.  Nell'attuazione  della  delega  il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
 a)  ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando  in  ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello
svolgimento della funzione notarile, in conformita' alle disposizioni
di  carattere  generale  contenute  nel  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 b)  attribuzione  al  notaio  della facolta' di provvedere, mediante
propria  certificazione,  a rettificare errori od omissioni materiali
di  trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti
salvi i diritti dei terzi.
 
          Note all'art. 65:
             -  Il  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82 recante
          «Codice  dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.