ART. 65 (Modifiche all'articolo 97 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 97 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "vigila sulla" sono sostituite dalle seguenti: "verifica le condizioni di ", le parole: "e sull'applicazione" sono sostituite dalle seguenti: "e l'applicazione." ; b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: "3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita' di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.".