ART. 65. 1. Per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza, la remunerazione spettante ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, per la riscossione dei ruoli formati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, cosi' come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' stabilita nel modo seguente: a) Aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse, fatta eccezione per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali, pari all'8,45 per cento; b) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato dello 0,83% sulle somme iscritte a ruolo riscosse, per le quali sia decorso almeno un biennio dall'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo; c) L'aggio di cui al punto a) e' maggiorato, per scaglioni di incremento, nella misura indicata nella tabella 3 dell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sulla percentuale delle maggiori riscossioni conseguite, rapportate al carico dei ruoli, rispetto al dato medio rilevato nello stesso ambito nel biennio precedente; d) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali - diverse da quelle di cui al successivo punto e) - pari all'1,00 per cento, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000, per ciascun articolo di ruolo; e) Aggio sulle somme riscosse a seguito di riscossione spontanea a mezzo ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, pari al 2,50 per cento.