Art. 65 
 
                         Controlli sulle SOA 
 
              (art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Ai fini del controllo e  della  vigilanza  sulla  composizione
azionaria   delle    SOA,    sulla    persistenza    del    requisito
dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni  di  cui  all'articolo
64, comma 6, l'Autorita' puo' richiedere, indicando il termine per la
risposta non superiore  a  dieci  giorni,  alle  stesse  SOA  e  alle
societa' ed enti che partecipano al relativo capitale azionario  ogni
informazione riguardante  i  nominativi  dei  rispettivi  soci  e  le
eventuali situazioni di controllo o di collegamento,  secondo  quanto
risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute  e  da  ogni
altro dato a loro disposizione. 
    2. Le SOA comunicano all'Autorita',  entro  quindici  giorni  dal
loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti  o  circostanze
che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6.