Art. 65 
 
 
              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  gli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole, non e' consentito l'accesso agli incentivi statali  di  cui
al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici  con
moduli collocati a terra in aree agricole  che  hanno  conseguito  il
titolo abilitativo entro la data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  presentata  richiesta  per  il
conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Detti  impianti  debbono
comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di
serre cosi' come definite  dall'articolo  20,  comma  5  del  decreto
ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa  prevista  per  gli
impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire  la
coltivazione sottostante, le serre  -  a  seguito  dell'intervento  -
devono presentare un  rapporto  tra  la  proiezione  al  suolo  della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la
superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al
50%. 
  4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo  10  del  decreto  legislativo  3
marzo  2011,  n.  28  sono  abrogati,  fatto  salvo  quanto  disposto
dall'ultimo periodo del comma 2.