Art. 65 

 

				 
                  Notifica alla Commissione europea 

 
  1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e' sostituito dal seguente:  "2.  L'Autorita'  notifica
alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale  imposti
alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio
universale. Ogni eventuale cambiamento avente  un'incidenza  su  tali
obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo
e' notificato senza indugio alla Commissione europea.". 
 
          Note all'art. 65: 
              Il  testo   dell'articolo   85   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 85. Notifica alla Commissione europea. 
              1.  L'Autorita'  notifica  alla  Commissione   europea,
          provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente  in  caso  di
          eventuali modifiche, l'elenco delle imprese designate quali
          titolari  di  obblighi  di  servizio  universale   di   cui
          all'articolo 58, comma 1. 
              2. L'Autorita' notifica alla  Commissione  europea  gli
          obblighi  di  servizio  universale  imposti  alle   imprese
          designate quali imprese soggette ad  obblighi  di  servizio
          universale. Ogni eventuale cambiamento avente  un'incidenza
          su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni
          del  presente  Capo  e'  notificato  senza   indugio   alla
          Commissione europea.".