Art. 65 
 
                  Comitato Italiano Paraolimpico - 
       Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive 
 
  1. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, dopo il comma
1, sono inseriti i seguenti commi: 
  «1-bis. Le federazioni sportive nazionali e le discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva attivita' sportiva per  disabili  hanno
natura di associazione con personalita' giuridica di diritto privato. 
  1-ter. Il riconoscimento della personalita'  giuridica  di  diritto
privato alle federazioni sportive  nazionali  e  discipline  sportive
associate svolgenti esclusiva  attivita'  sportiva  per  disabili  e'
concesso a norma del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 361 previo riconoscimento,  ai  fini  sportivi,  da
parte del Consiglio nazionale del Comitato Italiano Paraolimpico». 
  2. Agli  organismi  di  cui  al  presente  articolo  continuano  ad
applicarsi le misure di contenimento  della  spesa  previste  per  le
amministrazioni pubbliche a legislazione vigente.