Art. 65.
(Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unita' da pesca
        e a tutela dell'occupazione del personale marittimo)

   1.  Alle  imprese  armatrici  di unita' da pesca che ottemperino a
quanto  stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2847/93 del
Consiglio,  del  12  ottobre  1993,  che  intendano conseguire per le
stesse   l'abilitazione   alla   categoria   di   pesca   appropriata
all'attivita'   cui  il  peschereccio  e'  funzionalmente  orientato,
nonche' alle imprese armatrici di unita' da pesca esistenti ed aventi
lunghezza  fra  le  perpendicolari  superiore  a  diciotto  metri che
debbano essere adeguate alle previsioni di cui al decreto legislativo
17  agosto  1999, n. 298, e' concesso un contributo in conto capitale
sulle  spese  di  investimento  per  gli  interventi  strutturali  di
adeguamento  necessari.  A  tale fine e' autorizzata la spesa di 7,50
milioni  di  euro per l'anno 2002 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
   2.  Il  contributo,  che  non concorre alla formazione del reddito
imponibile,  e'  elevato  del  30  per cento rispetto ai massimali di
intervento   previsti   dall'allegato  IV  del  regolamento  (CE)  n.
2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999.
   3.  Gli oneri di installazione e funzionamento relativi ai sistemi
di  localizzazione  e  controllo  satellitare  delle  navi  da  pesca
nazionali,  previsti  dal  citato  regolamento  (CE)  n.  2847/93,  e
successive  modificazioni,  gravano sul Fondo centrale per il credito
peschereccio,  previsto  dalla  legge  17  febbraio  1982, n. 41, nei
limiti  della  dotazione  finanziaria  assegnata  al  Ministero delle
politiche agricole e forestali.
   4.  Al fine di salvaguardare le imprese armatrici di unita' navali
mercantili e per la tutela dell'occupazione dei marittimi italiani:

a) a  parziale  modifica  di quanto previsto dal decreto del Ministro
   dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
   Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000, come modificato dal
   decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 22 dicembre
   2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 24 del 30 gennaio
   2001, il personale navigante con la qualifica di padrone marittimo
   di prima classe al traffico, con almeno dodici mesi di navigazione
   in  qualita'  di  comandante,  puo'  convertire il certificato IMO
   STCW/78  con quello IMO STCW/95 acquisendo il titolo di comandante
   con  limitazione  al  comando  di  navi fino a 7.000 tonnellate; i
   padroni marittimi di seconda classe al tra!fico, con almeno dodici
   mesi  di  navigazione in qualita' di comandante possono convertire
   il  certificato  IMO  STCW/78 con quello IMO STCW/95 acquisendo il
   titolo  di  Comandante  con  limitazione al comando di navi fino a
   5.000 tonnellate;
b) i   marittimi  per  i  quali  siano  richiesti  i  certificati  di
   antincendio  di base, sopravvivenza e salvataggio e primo soccorso
   elementare  ai  sensi della Convenzione STCW/95, e che non abbiano
   frequentato   i   corsi  o  sostenuto  esami,  vengono  ugualmente
   certificati  qualora  abbiano  navigato per un periodo di sei mesi
   negli  ultimi  cinque anni. Su di essi gravera' comunque l'obbligo
   di  frequentare  i  corsi e sostenere gli esami per antincendio di
   base  e sopravvivenza e salvataggio e sostenere soltanto gli esami
   per  il  primo  soccorso elementare, entro dodici mesi, a far data
   dal  1 febbraio 2002. Trascorso tale termine senza che siano stati
   frequentati  i  corsi  e  sostenuti  gli  esami, le certificazioni
   rilasciate ai sensi del presente comma perdono efficacia.
 
             Note all'art. 65:
                 -  Il  testo  dell'art.  3  del  Regolamento (CE) n.
          2847/93   del  Consiglio,  del  12 ottobre  1993  (Gazzetta
          Ufficiale  n.  L 261 del 20 ottobre 1993) che istituisce un
          regime  di controllo applicabile nell'ambito della politica
          comune della pesca, e' il seguente:
                 "Art.   3.  -  1.  Per  migliorare  l'efficacia  del
          controllo  delle  attivita'  di  pesca, il Consiglio decide
          anteriormente  al  1ยบ gennaio  1996, in base alla procedura
          prevista  all'art.  43  del  trattato,  se, in che misura e
          quando istituire per i pescherecci comunitari un sistema di
          localizzazione continua, con basi terrestri o via satellite
          e  con  comunicazione via satellite per la trasmissione dei
          dati.
                 2.  Al  fine  di valutare la tecnologia da usare e i
          pescherecci  da  includere  nel  sistema summenzionato, gli
          Stati membri, in collaborazione con la Commissione, attuano
          progetti  pilota  entro  il  30 giugno 1995. A tal fine gli
          Stati   membri  fanno  il  necessario  per  istituire,  per
          determinate  categorie  di  pescherecci della Comunita', un
          sistema  di  localizzazione  continua, con basi terrestri o
          via  satellite  e  con  comunicazioni  via satellite per la
          trasmissione dei dati.
                 Gli   Stati   membri  possono  attuare  al  contempo
          progetti   pilota  per  valutare  l'impiego  di  rilevatori
          automatici di posizione.
                 3.   Nell'attuare   i  progetti  pilota  di  cui  al
          paragrafo  2,  lo  Stato  membro  del quale il peschereccio
          batte  bandiera  o  nel quale il peschereccio e' registrato
          prende  le  misure  necessarie  per  la  registrazione,  su
          supporto   informatico,   delle  informazioni  trasmesse  o
          ottenute  dai  suoi  pescherecci,  indipendentemente  dalle
          acque nelle quali operano o dal porto nel quale si trovano.
                   Nel caso di pescherecci che operano in acque sotto
          la  sovranita' o la giurisdizione di un altro Stato membro,
          lo  Stato  membro  di  bandiera  assicura  la comunicazione
          istantanea  di  tali informazioni alle competenti autorita'
          dello Stato membro interessato.
                 4.  Le  norme particolareggiate per l'attuazione dei
          progetti  pilota  sono  decise  secondo la procedura di cui
          all'art. 36".
                 -  Il  decreto  legislativo  17 agosto 1999, n. 298,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201,
          reca:  "Attuazione  della direttiva 93/103/CE relativa alle
          prescrizioni  minime di sicurezza e di salute per il lavoro
          a bordo delle navi da pesca".
                 -  L'allegato  IV  del regolamento (CE) n. 2792/1999
          del   Consiglio  del  17 dicembre  1999  (pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale  L  337  del  30 dicembre  1999),  che
          definisce  modalita'  e condizioni delle azioni strutturali
          nel   settore   della   pesca,  reca:  "Massimali  e  tassi
          d'intervento".
                 - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  24  febbraio  1982,  n. 53, reca:
          "Piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca
          marittima".
                 -  Il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione  del  5 ottobre  2000  reca: "Requisiti, limiti
          delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare".
                 -  Il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della
          navigazione  del  22 dicembre  2000 reca: "Modificazioni al
          decreto  del 5 ottobre 2000 concernente i requisiti, limiti
          delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare".