(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 65)
                              Art. 65. 
                         Indennita' di mora 

 
  L'esattore deve corrispondere al ricevitore, provinciale, al comune
e agli altri enti creditori un'indennita' di  mora  sulle  somme  non
versate nei termini fissati dall'articolo precedente. 
  L'indennita' di mora e' dovuta nella misura del due per cento se il
ritardo non supera i tre giorni e del sei per cento se il ritardo  e'
superiore.