Art. 65. Accantonamenti di quiescenza e previdenza Gli accantonamenti relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza del personale sono deducibili nei limiti delle quote maturate nel periodo d'imposta in conformita' alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi di quiescenza e di previdenza a sopravvenute modificazioni normative e retributive non possono essere ripartiti in piu' di tre periodi d'imposta, compreso quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.