Art. 65.
              Accantonamenti di quiescenza e previdenza



Gli  accantonamenti  relativi  al  trattamento  di  quiescenza e di
previdenza  del  personale  sono  deducibili  nei  limiti delle quote
maturate  nel  periodo  d'imposta  in  conformita'  alle disposizioni
legislative  e  contrattuali  che  regolano il rapporto di lavoro dei
singoli dipendenti.

Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  d'impresa i maggiori
accantonamenti  necessari  per  adeguare  i  fondi di quiescenza e di
previdenza  a  sopravvenute modificazioni normative e retributive non
possono  essere  ripartiti in piu' di tre periodi d'imposta, compreso
quello di decorrenza degli effetti delle modificazioni.