Art. 65.
             (Contratti in corso non soggetti a proroga)

  Le  disposizioni  degli  articoli  1  e  3  si  applicano  anche ai
contratti  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della presente
legge  e  non  soggetti a proroga, detraendosi, per la determinazione
della  durata  prevista  all'articolo  1,  il  tempo  gia'  trascorso
dall'inizio  della  locazione  o,  in  caso  di  intervenuto  rinnovo
contrattuale, dalla data di esso.
  La  disposizione  di  cui  al  comma precedente si applica anche ai
contratti  per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto
per finita locazione.
  Il  canone  di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti di
cui  al  presente  articolo  a partire dall'inizio del secondo anno a
decorrere  dall'entrata  in vigore della presente legge, ed il canone
e'  adeguato  in  relazione all'eventuale mutamento degli elementi di
cui agli articoli 13 e 15.
  Fino  alla  data  suddetta  il  canone di locazione corrisposto dal
conduttore,  calcolato  al  netto  degli oneri accessori, puo' essere
aumentato  su richiesta del locatore a decorrere dal primo giorno del
quarto  mese  successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge  nella  misura del 50 per cento della differenza risultante fra
il canone definito ai sensi dell'articolo 12 ed il canone attualmente
corrisposto.
  Se il canone attualmente corrisposto e' superiore a quello definito
ai  sensi  dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso
articolo  12 e quelle dell'articolo 24 a partire dal primo giorno del
quarto mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
  Ai  contratti  di  locazione  di  cui all'articolo 26, comma primo,
lettera  d)  e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le
disposizioni  di  cui ai commi primo e secondo del presente articolo.
Fino  alla  scadenza  di  cui  al  primo  comma il canone puo' essere
modificato,    su   richiesta   del   locatore,   soltanto   mediante
aggiornamento  annuale,  in  base  al  75 per cento della variazione,
accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.