Art. 65. Ripartizione dei fondi per la ricerca Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, e' ripartito per il 60 per cento tra le varie Universita' con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Universitario nazionale; per il restante 40 per cento e' assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari. Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Universita', queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attivita' svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo. Il fondo assegnato a ciascun ateneo e' ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facolta' con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Universita'. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale. Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le Universita'.