ART. 65.
(Validita' dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme
vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
                 Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)

  La validita' dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31
ottobre  1975,  n.  970,  e' estesa anche ai fini delle immissioni in
ruolo  previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni
in ruolo previste dalla presente legge.
  Sono  ritenuti  validi  altresi' quali titoli di specializzazione i
titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata
in  vigore  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975,  n.  970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo
tale  data,  purche'  a  seguito  di  corsi  indetti prima della data
medesima.