Art. 65 
                      Oneri di utilita' sociale 
 
  1.  Le  spese  relative  ad  opere  o  servizi  utilizzabili  dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti  volontariamente
sostenute  per  specifiche  finalita'  di   educazione,   istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono  deducibili
per  un  ammontare  complessivo  non  superiore  al   5   per   mille
dell'ammontare delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi. 
  2. Sono inoltre deducibili: 
    a) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle  indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i  contributi
di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985,  n.
73, per un ammontare complessivamente non superiore al  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato; 
    b) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono  esclusivamente  finalita'
di  ricerca  scientifica,  per  un  ammontare  complessivamente   non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; 
    c) le erogazioni liberali fatte a  favore  di  universita'  e  di
istituti   di   istruzione   universitaria,    per    un    ammontare
complessivamente non superiore al 2 per cento del  reddito  d'impresa
dichiarato. 
  3. Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere  o)  e  p)
del comma 1 dell'articolo  10  sono  deducibili  nei  limiti  e  alle
condizioni ivi indicati; le erogazioni liberali di cui  alla  lettera
r) dello stesso articolo sono deducibili nel limite del 2  per  cento
del  reddito  d'impresa   dichiarato,   ferme   restando   le   altre
disposizioni ivi stabilite. 
  4.  Le  erogazioni  liberali  diverse  da  quelle  considerate  nei
precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 62 non sono  ammesse  in
deduzione. 
 
          Nota all'art. 65:
            Per  il testo del secondo comma dell'art. 8 della legge 8
          marzo 1985, n. 73, si veda nelle note all'art. 10.