(Norme-art. 65)
                               Art. 65 
   (Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario) 
  1. Il difensore che non e' iscritto nell'albo del circondario  dove
ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso il  procedimento
deve comunicare il proprio domicilio quando questo non  risulta  gia'
dagli atti. 
  2.  Nel  corso  delle   indagini   preliminari,   ai   fini   delle
notificazioni degli avvisi, i difensori, se non hanno  domicilio  nel
circondario dove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso
il procedimento, devono eleggere domicilio nel  medesimo  circondario
entro cinque giorni dalla nomina. 
  3. Se il difensore non ha fatto la comunicazione  o  l'elezione  di
domicilio a norma dei commi 1 e 2, l'autorita' giudiziaria procedente
dispone che la notificazione degli  avvisi  sia  eseguita  presso  il
presidente del consiglio dell'ordine forense.