Art. 65.
                            Forze armate
  1. (( In coerenza con il )) processo di revisione organizzativa del
Ministero   della   difesa   e  della  politica  di  riallocazione  e
ottimizzazione  delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego
in  mansioni  tipicamente  operative  del  personale  utilizzato  per
compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla
legge  23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo
1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,
comma  71,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7
per  cento  per  l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno
2010.
  2.  A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa  anche  parziale  alle  modalita'  ivi previste, mediante
specifici  piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
  3.  Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per  un  importo  non  inferiore  a  304  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi  di  risparmio  di  cui  al  presente  comma,  in  caso  di
accertamento  di  minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della   difesa  ad  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  della Tabella A allegata alla
          legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
          servizio militare professionale):

                                                           "Tabella A
      Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)

=====================================================================
              ANNO               |               ONERE
=====================================================================
              2000               |              1.143
              2001               |              1.362
              2002               |              1.618
              2003               |              1.649
              2004               |              1.681
              2005               |              1.717
              2006               |              1.752
              2007               |              1.790
              2008               |              1.830
              2009               |              1.871
              2010               |              1.915
              2011               |              1.960
              2012               |              1.978
              2013               |              1.997
              2014               |              1.013
              2015               |              1.031
              2016               |              1.045
              2017               |              1.060
              2018               |              1.078-
              2019               |              1.093
              2020               |              1.096".

              - Si  riporta  il  testo  della tabella C allegata alla
          legge  23  agosto  2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa  in  ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
          il conseguente coordinamento con la normativa di settore):

                                                           "Tabella C
                    Oneri finanziari complessivi

=====================================================================
            ANNO            |                 ONERE
=====================================================================
            2005            |            392.999.573,06
            2006            |            392.996.596,78
            2007            |            392.890.034,23
            2008            |            392.845.104,00
            2009            |            392.877.594,60
            2010            |            389.102.583,23
            2011            |            344.176.466,82
            2012            |            335.143.557,80
            2013            |            331.324.911,14
            2014            |            322.232.193,54
            2015            |            312.789.792,14
            2016            |            304.788.156,21
            2017            |            298.898.670,81
            2018            |            286.098.679,28
            2019            |            267.427.682,18
            2020            |            229.046.477,63
            2021            |            180.973.393,36".

              - Si riporta il testo del comma 570, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «570.  Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
          legge  14  novembre  2000,  n. 331, nonche' dalla tabella C
          allegata  alla  legge  23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti
          del  15  per  cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno
          2007.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 71 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla
          legge  14  novembre  2000,  n. 331, nonche' dalla tabella C
          allegata  alla  legge  23  agosto  2004, n. 226, cosi' come
          rideterminati  dall'art.  1,  comma  570,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n. 296, sono incrementati di 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2008.».