Art. 65 (a).
           Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli
                  a trazione animale e delle slitte
  1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i  veicoli
a  trazione  animale  e  le  slitte devono esser muniti di due fanali
anteriori che  emettano  in  avanti  luce  bianca  e  di  due  fanali
posteriori  che  emettano  all'indietro luce rossa, disposti sui lati
del veicolo. Devono,  altresi',  essere  muniti  di  due  catadiottri
bianchi  anteriormente,  due catadiottri rossi posteriormente e di un
catadiottro arancione su ciascun lato.
  2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di  un  segnale
mobile di pericolo.
  3.  Chiunque  circola  con  un veicolo a trazione animale o con una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei  casi
in  cui  l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non
conformi  alle  disposizioni  stabilite  nel  presente   articolo   e
nell'art.  69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il presente articolo e'  stato  cosi'  corretto  con
          avviso   di   errata-corrige   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1993.