Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione 1. Per l'anno 1993 e' dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (a) , con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo (a) di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta e' dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano gia' stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del presente decreto. 2. L'imposta di cui al comma 1 e' stabilita nella seguente misura: a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina: 1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000; 2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000; 3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000; b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio: 1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000; 2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000; 3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; c) motocicli: 1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000; 2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000. 3. L'imposta straordinaria non e' dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992. 4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse e' richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste ne' rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta (( dal 3 febbraio 1992 )) al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonche' secondo le altre modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE (b) , il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni (c) , e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985 (d) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni (e) . La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non e' rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. (( Le autovetture nonche' gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e successive modificazioni (f), per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. )) Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina. 6. Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni (g), dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine puo' essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 7. Il comma 2-ter dell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (g) , e' sostituito dal seguente: " 2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'imma tricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.". 8. La tassa di cui al comma 4 dell'articolo 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 (h) , e' dovuta per una sola volta dal titolare di piu' licenze. La tassa e' dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 settembre 1967, n. 1411 (i) . Per l'anno 1993, il termine per il pagamento e' differito al 30 settembre. 9. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, all'articolo 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 (l), e' aggiunta la seguente nota: "La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.". 10. Al comma 3 dell'articolo 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 (m), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non e' richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunita' economica europea.". 11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243 (n), deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione. 12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, (( erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione )) , esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione ne' a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, (( erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione )) , di importo non superiore a lire 20 mila. (( 12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'articolo 17 )) (( della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'articolo 8 del )) (( decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 (g), si )) (( intendono applicabili anche ai fini della )) (( determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e )) (( 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. )) (( 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre )) (( 1992, n. 438 (o). )) ________________________ (a) Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1, lettera a), e 54, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada": "Art. 53 (Motoveicoli). - 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in: a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; b)-e) (omissis)". "Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; b) (omissis) ; c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d)-n) (omissis)". (b) Il D.M. 28 dicembre 1991, reca: "Recepimento della direttiva 91/441/CEE in materia di emissioni di autoveicoli". (c) La legge 27 maggio 1959, n. 356, reca: "Modifiche alle vigenti aliquote della tassa di circolazione sulle autovetture". (d) Il D.M. 25 novembre 1985 disciplina le nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche. Se ne riporta il testo: "Art. 1. - A partire dal 1 gennaio 1986 le tasse automobilistiche, la sovrattassa sulle autovetture e sugli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con alimentazione a gasolio e la tassa speciale dovuta per gli stessi tipi di veicoli muniti d'impianto per l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano debbono essere come appresso: a) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con motore e benzina, elettrico, e comunque diversi da quelli indicati alla successiva lettera c), aventi potenza fiscale superiore a 9 CV e per gli autoscafi iscritti nei pubblici registri; in unica soluzione, per periodi annuali fissi decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre, a seconda della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso; b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a) con motore di potenza fiscale fino a 9 CV e per tutti i motoveicoli: in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1 febbraio e 1 agosto, a seconda della scadenza risultante dall'ultimo versamento eseguito nell'anno in corso; c) per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con alimentazione del motore a gasolio o muniti d'impianto per l'alimentazione a gasi di petrolio liquefatto o gas metano con motore di potenza fiscale superiore a 9 CV: per uno o due periodi quadrimestrali fissi decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi; d) per gli autoveicoli di cui alla precedente lettera c) di potenza fiscale fino a 9 CV: per un periodo semestrale decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12) con decorrenza dalle date predette; e) per tutti gli altri autoveicoli, per i rimorchi e per i motori fuori bordo da applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno o due periodi quadrimestrali fissi decorrenti dal 1 febbraio, 1 giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi. Il pagamento deve essere effettuato nel corso del mese iniziale dei periodi fissi sopra stabiliti". "Art. 2. - Per i veicoli e autoscafi nuovi di fabbrica le tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione e devono essere versate entro tale mese o nel mese successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli ultimi dieci giorni del mese. Per i veicoli indicati alla lettera a) del precedente articolo le tasse devono essere corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b) per un periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri veicoli indicati alle lettere c), d) ed e) fino ad una delle scadenza dei periodi fissi per essi stabiliti all'art. 1, escluso in ogni caso il pagamento per un solo mese. Per i veicoli nuovi di fabbrica soggetti a tassa fissa annua, iscritti nei pubblici registri, il tributo relativo all'anno di immatricolazione deve essere versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione stessa, e qualora, questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta nel mese successivo. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa quella per la targa di prova, deve essere eseguito nel mese di gennaio". "Art. 3. - Per i veicoli ed autoscafi per i quali, ai termini del dereto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse, i tributi dovuti devono essere corrisposti, nel mese in cui avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della disponibilita' del veicoli o autoscafo o la rivendita da parte delle imprese autorizzate al loro commercio, per i periodi fissi indicati all'art. 1, a seconda del tipo di veicoli. La decorrenza di tali periodi va determinata con riferimento al periodo fisso nel quale cade il mese in cui e' stata eseguita l'annotazione predetta. Restano in vigore tutte le norme non incompatibili con il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". (e) L'art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, istituisce, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promoscuo di persone e di case azionati con motore diesel, oltre alla tassa indicata nella tariffa C) annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e all'addizionale di cui alla legge 24 luglio 1961, n. 729, una sovrattassa annuale a favore dello Stato. (f) La legge 21 luglio 1984, n. 362, istituisce una tassa speciale per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose alimentati con gas di petrolio liquefatti e con gas metano. (g) Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante: "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto", come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successivamente dall'art. 8 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e da ultimo dal presente articolo: "Art. 17. - 1. Le navi, le imbarcazioni e i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggetti al pagamento della tassa di stazionamento. 2. La tassa di stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 1 e' stabilita nei seguenti importi: a) Natanti: 1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro L. 400 2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo e fino a metri sei fuoritutto, escluso bompresso L. 600 3) per ogni centimetro eccedente i metri sei, escluso il bompresso L. 800 b) imbarcazioni: 1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro L. 1.500 2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso L. 4.000 3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso" L. 6.000 4) per ogni centimetro eccedente metri diciotto, escluso il bompresso L. 8.000 c) navi: 1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda L. 30.000.000 2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda L. 40.000.000 2-bis. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti. 2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. 2-quater. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso. 2-quinquies. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori. La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati, esclusivamente dai proprietari residenti, nei comuni della Laguna di Venezia. 3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2 e'ridotta alla meta'. 4. Le modalita' di riscossione della tassa di stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti. 5. La mancata corresponsione della tassa di stazionamento comporta una sovrattassa pari a triplo della tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso. 6. La tassa di stazionamento e' annuale per le imbarcazioni e navi da diporto, mentre e' dovuta solo per il periodo d'uso per i natanti con un minimo di quattro mesi". (h) Si riporta l'art. 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al D.P.R. n. 641/1972, come sostituito con D.M. 20 agosto 1992: "Art. 63. - 1. Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel Registro nazionale aeronautico (art. 755 del codice della navigazione): Ammontare della tassa L. 250.000 2. Attestazione dell'iscrizione nel registro matricolare degli alianti libratori (art. 755 del codice della navigazione): Ammontare della tassa L. 70.000 3. Certificato di navigabilita' degli aeromobili e certificato di collaudo degli alianti libratori (art. 764 del codice della navigazione): Ammontare della tassa L. 70.000 4. Licenza per l'esercizio dell'attivita' di pilota, di navigatore o di tecnico di volo (art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 565): tassa di rilascio e annuale: Ammontare della tassa L. 120.000 (i) L'art. 1 del regolamento dello stato giuridico della gente dell'aria, approvato con D.P.R. 1 settembre 1967, n. 1411, precisa che la gente dell'aria comprende le persone che prestano un'attivita' professionale a servizio della navigazione aerea e delle industrie aeronautiche. Il titolo III (articoli da 9 a 29) dispone l'iscrizione della gente dell'aria. (l) Si riporta l'art. 29 della citata tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al D.P.R. n. 641/1972, come sostituita con D.M. 20 agosto 1992 e modificata dal presente articolo: Art. 29. - 1. Autorizzazione all'esercizio di case di gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validita': Ammontare della tassa L.800.000.000 2. Licenza per l'esercizio di sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti (art. 86 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773): Ammontare della tassa " 350.000 Nota: 1. La tassa di cui al comma 1 si riferisce ad autorizzazioni date tanto con legge quanto con atto amministrativo; essa e' dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente. 2. La tassa di cui al comma 2 e' dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi: essa e' stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un masimo di dieci". (m) Si riporta il testo dell'art. 41 del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, come modificato dal presente articolo: "Art. 41 (Attivita' di volo svolta all'estero). - 1. L'attivita' di volo svolta all'estero e' riconosciuta con i medesimi criteri stabiliti dal presente regolamento per quella svolta in Italia. 2. L'attivita' aeroscolastica e l'addestramento effettuati all'estero possono essere resi validi, in quanto ritenuti conformi ai programmi ministeriali, ai fini del conseguimento di licenze e abilitazioni previste dal presente regolamento. 3. Le firme sugli atti e documenti rilasciati all'estero, attestanti le attivita' di cui al precedente comma 2, sono legalizzate, ove prescritto, dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. La legalizzazione non e' richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunita' economica europea". (n) Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, racante: "Misure urgenti per la finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243: "1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' elevato del 50 per cento". (o) Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 8 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali: "4. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c) del comma 1 il tributo straordinario e' dovuto nella misura di cinque volte la tassa di stazionamento di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45% se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15% se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987. 4-bis. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera c-bis) del comma 1, il tributo straordinario e' dovuto nella misura di tre volte la tassa di stazionamento di cui all'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto e' ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta anteriormente al 1 gennaio 1977, del 30 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione e' avvenuta nel periodo dal 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1987".