Art. 65 
      Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata 
 
  1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata  nei
confronti dei seguenti soggetti: 
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
b) societa' bancarie, finanziarie e  strumentali  partecipate  almeno
   per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario  o  da
   una singola banca; 
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non  comprese  in  un
   gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica  o  giuridica
   che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; 
d) societa'  finanziarie,  aventi  sede  legale  in  un  altro  Stato
   comunitario, che controllano una capogruppo o  una  singola  banca
   italiana, sempreche' tali societa' siano incluse  nella  vigilanza
   consolidata di competenza della Banca d'Italia ai sensi  dell'art.
   69; 
e) societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  controllate  dai
   soggetti di cui alla lettera d); 
f) societa' bancarie, finanziarie e  strumentali  partecipate  almeno
   per il 20%, anche  congiuntamente,  dai  soggetti  indicati  nelle
   lettere d) ed e); 
g) societa' finanziarie, diverse dalla capogruppo  e  dalle  societa'
   indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca; 
h) societa', diverse da quelle bancarie  e  finanziarie,  che,  fermo
   restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno
   una banca; 
i) societa' diverse da quelle  bancarie,  finanziarie  e  strumentali
   quando siano  controllate  da  una  singola  banca  ovvero  quando
   societa'  appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero   soggetti
   indicati  nelle  lettere  d),  e),  g)  e  h)   detengano,   anche
   congiuntamente, una partecipazione di controllo. 
  2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito  della  vigilanza
consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di
controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.