Art. 65.
                    Funzioni mantenute allo Stato
  1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:
  a)  allo  studio  e  allo sviluppo  di  metodologie  inerenti  alla
classificazione  censuaria dei  terreni  e  delle unita'  immobiliari
urbane;
  b)   alla   predisposizione   di  procedure   innovative   per   la
determinazione dei  redditi dei  terreni e  degli immobili  urbani ai
fini delle revisioni generali degli estimi e del classamento;
  c) alla disciplina dei libri fondiari;
  d)  alla  tenuta dei  registri  immobiliari,  con esecuzione  delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di
visure ipotecarie;
  e) alla disciplina delle imposte ipotecarie, catastali, delle tasse
ipotecarie e  dei tributi speciali, ivi  compresa la regolamentazione
di   eventuali    privilegi,   di   sgravi   e    rimborsi,   nonche'
dell'annullamento dei carichi connessi a tali imposte;
  f) all'individuazione di metodologie  per l'esecuzione di rilievi e
aggiornamenti  topografici e  la  formazione di  mappe e  cartografie
catastali;
  g) al controllo  di qualita' delle informazioni,  e al monitoraggio
dei relativi processi di aggiornamento;
  h) alla gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento
delle   informazioni  di   cui  alla   lettera  g),   assicurando  il
coordinamento operativo per la  loro utilizzazione attraverso la rete
unitaria delle  pubbliche amministrazioni e consentendo  l'accesso ai
dati ai soggetti interessati;