Art. 65 Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la societa' di gestione 1. La CONSOB stabilisce con regolamento: a) le modalita' di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari; b) i termini e le modalita' con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale mercato.