Art. 65 
 
              Impianti fotovoltaici in ambito agricolo 
 
  (( 1. Agli impianti solari  fotovoltaici  con  moduli  collocati  a
terra in aree agricole non e'  consentito  l'accesso  agli  incentivi
statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti  realizzati  e  da
realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio  militare  e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli  collocati  a  terra  da
installare in aree classificate agricole  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  che  hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6
dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  a
condizione che l'impianto entri in esercizio  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  assicura,  nel
rispetto  dei  principi  della  normativa  dell'Unione  europea,   la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di  potenza  non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 
  4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto  dal  secondo
periodo del comma 2. 
  5. Il comma 4-bis  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma  42,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito  esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in  aree
classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.
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