Art. 65 
 
               Pianta organica dei giudici ausiliari. 
              Domande per la nomina a giudici ausiliari 
 
  ((1. Entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il
Consiglio superiore della magistratura  e  i  consigli  degli  ordini
distrettuali, e' determinata la pianta organica  ad  esaurimento  dei
giudici ausiliari, con l'indicazione  dei  posti  disponibili  presso
ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata  tenendo
conto delle pendenze e  delle  scoperture  di  organico  in  ciascuna
Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti  complessivamente
non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte.)) 
  2. ((Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  determinati))  le
modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina  a
giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita'  nella  nomina.  E'
riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli  avvocati  iscritti
all'albo. ((A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro
che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione
all'Albo)). Della pubblicazione del decreto e' dato avviso  sul  sito
internet del Ministero della giustizia. 
  3. Le domande dei  candidati  sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al
consiglio giudiziario che formula le  proposte  motivate  di  nomina,
indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio  dei  posti
previsti ((nella pianta organica)) per ciascun ufficio giudiziario  e
redigendo la graduatoria. 
  4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari
alle diverse sezioni dell'ufficio.