Art. 65 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  previsti
nella  presente  legge,  si  applicano  se  necessario  e  in  quanto
compatibili le  disposizioni  vigenti  non  abrogate,  anche  se  non
richiamate. 
  2. Il CNF ed i  consigli  circondariali  in  carica  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge  sono  prorogati  fino  al  31
dicembre dell'anno successivo alla medesima data. 
  3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati  gia'  iscritti  agli
albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
restano ferme le disposizioni  dell'articolo  3,  quarto  comma,  del
regio decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22  gennaio  1934,  n.  36,  e  successive
modificazioni. 
  4. L'incompatibilita' di cui all'articolo  28,  comma  10,  tra  la
carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense
deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  5. Il codice deontologico e' emanato entro il termine massimo di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF  vi
provvede  sentiti  gli  ordini  forensi  circondariali  e  la   Cassa
nazionale di  previdenza  e  assistenza  forense  in  relazione  alle
materie di interesse  di  questa.  L'entrata  in  vigore  del  codice
deontologico  determina  la  cessazione  di  efficacia  delle   norme
previgenti anche se non specificamente abrogate. Le  norme  contenute
nel  codice  deontologico  si   applicano   anche   ai   procedimenti
disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se piu'
favorevoli per l'incolpato. 
 
          Note all'art. 65: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  regio
          decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578: 
              "Art. 3. L'esercizio delle professioni di avvocato e di
          procuratore  e'   incompatibile   con   l'esercizio   della
          professione di notaio, con  l'esercizio  del  commercio  in
          nome proprio o in nome altrui, con la qualita' di  ministro
          di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di
          giornalista  professionista,  di  direttore  di  banca,  di
          mediatore, di agente di cambio, di sensale,  di  ricevitore
          del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di  una
          pubblica fornitura, di esattore di pubblici  tributi  o  di
          incaricato di gestioni esattoriali. 
              E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio
          retribuito con stipendio sul bilancio  dello  Stato,  delle
          Province,  dei  Comuni,  delle  istituzioni  pubbliche   di
          beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile,  del
          gran magistero  degli  ordini  cavallereschi,  del  Senato,
          della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra
          Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela  o
          vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. 
              E'  infine  incompatibile  con   ogni   altro   impiego
          retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera
          di assistenza o consulenza legale, che non abbia  carattere
          scientifico o letterario. 
              Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: 
              a) i professori e gli assistenti  delle  universita'  e
          degli  altri  istituti  superiori  ed  i  professori  degli
          istituti secondari dello Stato; 
              b) gli avvocati ed i procuratori  degli  uffici  legali
          istituiti sotto qualsiasi  denominazione  ed  in  qualsiasi
          modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma,  per
          quanto concerne le cause  e  gli  affari  propri  dell'ente
          presso il quale prestano la loro opera. Essi sono  iscritti
          nell'elenco speciale annesso all'albo .".