Art. 65 
 
(Pianta organica dei giudici  ausiliari.  Domande  per  la  nomina  a
                         giudici ausiliari) 
 
  1. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con  decreto  del  ministero  della  giustizia,  sentito  il
Consiglio superiore della  magistratura,  e'  determinata  la  pianta
organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione  dei
posti disponibili presso ciascuna Corte  di  appello,  assegnando  ai
soggetti di cui all'articolo 63, comma 3, lettera a),  un  numero  di
posti  non  superiore  al  dieci  per  cento  dei  posti  di  giudice
ausiliario previsti presso ciascuna Corte di appello. In ogni caso le
nomine dei soggetti di all'articolo 63,  comma  3,  lettera  a),  non
possono superare complessivamente il numero di quaranta. 
  2. Con il medesimo  decreto  sono  determinate  le  modalita'  e  i
termini di presentazione  della  domanda  per  la  nomina  a  giudice
ausiliario  nonche'  i  criteri  di  priorita'   nella   nomina.   E'
riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli  avvocati  iscritti
all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente  nominati  coloro
che  abbiano  maturato  la  maggiore  anzianita'  di  servizio  o  di
esercizio della professione. Della pubblicazione del decreto e'  dato
avviso sul sito internet del Ministero della giustizia. 
  3. Le domande dei  candidati  sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al
consiglio giudiziario che formula le  proposte  motivate  di  nomina,
indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio  dei  posti
previsti  in  pianta  organica  per  ciascun  ufficio  giudiziario  e
redigendo la graduatoria. 
  4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari
alle diverse sezioni dell'ufficio.