Art. 65 Valutazione di sicurezza informatica 1. Le funzioni di sicurezza del sistema informatico e le funzioni di sicurezza proprie del sistema operativo, sono sottoposte, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002, ad un processo di valutazione e certificazione nel quale l'UCSe coordina le attivita' dei Centri di valutazione e svolge le funzioni di Ente di certificazione. 2. Le funzioni di sicurezza dei sistemi operativi installati su stazioni di lavoro isolate o su reti locali, operanti in modalita' dedicata e prive di connessioni verso l'esterno, possono non essere sottoposte al processo di certificazione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002 purche' dette funzioni di sicurezza siano certificate da un Ente di certificazione qualificato ai sensi dell'accordo internazionale CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement). 3. Nelle disposizioni applicative del presente regolamento sono previste procedure semplificate che l'ente di certificazione puo' adottare in presenza di accertate condizioni di sicurezza.