Art. 65 
 
 
                  (Partenariato per l'innovazione) 
 
  1. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi  in
cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi  e
di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori  che
ne risultano non puo', in base a una motivata determinazione,  essere
soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili  sul  mercato,  a
condizione che le forniture,  servizi  o  lavori  che  ne  risultano,
corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati
tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. 
  2. Nei documenti di gara le amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli
enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti
devono soddisfare, in modo  sufficientemente  preciso  da  permettere
agli operatori economici di individuare la natura  e  l'ambito  della
soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. 
  3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico
puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a  un  bando
di gara  o  ad  un  avviso  di  indizione  di  gara,  presentando  le
informazioni richieste dalla stazione  appaltante  per  la  selezione
qualitativa. 
  4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore  possono
decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione  con  uno  o
piu'  operatori  economici  che  conducono  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione  delle  domande
di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione  del
bando di  gara.  Soltanto  gli  operatori  economici  invitati  dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in  seguito
alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare  alla
procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono limitare il numero  di  candidati  idonei  da  invitare  alla
procedura  in  conformita'  all'articolo   91.   Gli   appalti   sono
aggiudicati   unicamente   sulla   base    del    miglior    rapporto
qualita'/prezzo conformemente all'articolo 95. 
  5.  Il  partenariato  per  l'innovazione  e'  strutturato  in  fasi
successive secondo la sequenza delle fasi del processo di  ricerca  e
di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti  o
la  prestazione  dei  servizi  o  la  realizzazione  dei  lavori.  Il
partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti
devono  raggiungere  e  prevede  il  pagamento  della   remunerazione
mediante congrue rate. In base a questi obiettivi,  l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' decidere, dopo ogni  fase,
di risolvere il partenariato per l'innovazione  o,  nel  caso  di  un
partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori
risolvendo singoli contratti, a condizione che  essa  abbia  indicato
nei  documenti  di  gara  tali  possibilita'  e  le  condizioni   per
avvalersene. 
  6. Salvo che non sia diversamente disposto dal  presente  articolo,
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori  negoziano
le offerte iniziali e tutte le offerte  successive  presentate  dagli
operatori interessati, tranne le offerte finali, per  migliorarne  il
contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non  sono
soggetti a negoziazioni. 
  7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori garantiscono la  parita'  di  trattamento  fra
tutti  gli  offerenti.  A  tal  fine,  non  forniscono   in   maniera
discriminatoria informazioni che  possano  avvantaggiare  determinati
offerenti rispetto ad altri. Essi informano per  iscritto  tutti  gli
offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8,
delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara
diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A  seguito  di
tali  modifiche,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  o   gli   enti
aggiudicatori concedono  agli  offerenti  un  tempo  sufficiente  per
modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.  Nel
rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli
enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti  informazioni
riservate comunicate da un candidato o da un offerente che  partecipa
alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale  accordo  non
assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito  alla
comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 
  8. Le negoziazioni nel corso delle procedure  di  partenariato  per
l'innovazione possono svolgersi in fasi  successive  per  ridurre  il
numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare  interesse  o
nei documenti di gara. Nel bando di gara,  nell'invito  a  confermare
interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore indica se si avvarra' di tale opzione. 
  9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o
gli enti aggiudicatori applicano in particolare  i  criteri  relativi
alle capacita' dei  candidati  nel  settore  della  ricerca  e  dello
sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni  innovative.
Soltanto  gli  operatori  economici  invitati  dalle  amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione
delle informazioni richieste potranno presentare progetti di  ricerca
e  di  innovazione.   Nei   documenti   di   gara   l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile
ai diritti di proprieta' intellettuale. Nel caso di  un  partenariato
per   l'innovazione    con    piu'    operatori,    l'amministrazione
aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  non   rivela   agli   altri
operatori, nel rispetto dell'articolo 53,  le  soluzioni  proposte  o
altre informazioni riservate comunicate da un  operatore  nel  quadro
del partenariato, senza l'accordo  dello  stesso.  Tale  accordo  non
assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito  alla
prevista comunicazione di informazioni specifiche. 
  10.  L'amministrazione  aggiudicatrice   o   l'ente   aggiudicatore
assicura che la struttura del  partenariato  e,  in  particolare,  la
durata  e  il  valore  delle  varie  fasi,  riflettano  il  grado  di
innovazione della soluzione proposta e la sequenza  di  attivita'  di
ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una  soluzione
innovativa non ancora disponibile  sul  mercato.  Il  valore  stimato
delle  forniture,  dei  servizi  o  dei  lavori   non   deve   essere
sproporzionato  rispetto  all'investimento  richiesto  per  il   loro
sviluppo.