Articolo 65 Decisione sulla validita' di un brevetto 1. Il tribunale decide in merito alla validita' di un brevetto in base a un'azione di revoca o a una domanda riconvenzionale di revoca. 2. Il tribunale puo' revocare un brevetto, in toto o in parte, unicamente per i motivi di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 139, paragrafo 2, della CBE. 3. Fatto salvo l'articolo 138, paragrafo 3, della CBE, se i motivi per la revoca interessano il brevetto solo in parte, il brevetto e' limitato mediante una modifica corrispondente delle rivendicazioni ed e' revocato parzialmente. 4. Nella misura in cui un brevetto e' stato revocato, esso e' considerato privo ex tunc degli effetti indicati agli articoli 64 e 67 della CBE. 5. Qualora il tribunale, in una decisione definitiva, revochi interamente o parzialmente un brevetto, esso invia una copia della decisione all'Ufficio europeo dei brevetti e, per quanto riguarda un brevetto europeo, all'ufficio nazionale brevetti di ciascuno Stato membro contraente interessato.