Art. 65 Analisi chimico-fisica e organolettica 1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo comporta l'esecuzione dell'analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalita' stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione e' condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validita' di centottanta giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini a DOC liquorosi. 2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini a IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione. 3. L'esame organolettico e' effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC. 4. Presso il comitato di cui all'articolo 40 e' istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalita', mediante i servizi del SIAN, per: a) l'esecuzione degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini a DOCG; b) l'esecuzione degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici; c) l'esecuzione degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini a DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici; d) le operazioni di prelievo dei campioni; e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DO e IG attestati da parte di un laboratorio autorizzato; f) la definizione dei limiti di tolleranza consentiti tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza. 6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalita' per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e sono definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4. 7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalita' di pagamento al competente organismo di controllo sono stabiliti per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 64. 8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresi' stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o l'IGP pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure gia' posti in commercio, le procedure e le modalita' per: a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico; b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza; c) l'esecuzione dell'esame organolettico; d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.