Art. 64. Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D: utilizzo 1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse gia' destinate agli incarichi al personale della categoria D relative all'annualita' precedente ed alla indennita' di cui al comma 5. 2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai sensi del comma 1 sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro del personale delle categorie B, C e D, in particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di lavoro, alla reperibilita'; d) indennita' correlate allo svolgimento di attivita' implicanti particolari responsabilita', per il personale delle categorie B, C e D, secondo la disciplina di cui all'art. 91 del CCNL del 16 ottobre 2008; e) progressioni economiche, secondo la disciplina dei precedenti CCNL e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione del comma 4; f) misure di welfare integrativo in favore del personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina di cui all'art. 67; g) compensi riconosciuti al personale delle categorie B, C e D ai sensi delle diposizioni di legge di cui all'art. 63, comma 3, lettera c). 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 63, comma 3, con esclusione delle lettere c), f) e, specificamente, ai premi di cui al comma 2, lettera a) almeno il 30% di tali risorse. 4. Il personale delle Aziende Ospedaliere Universitarie di categoria B, C o D che torni a prestare servizio presso le Universita', per effetto di trasferimento d'ufficio disposto da queste ultime, conserva la posizione economica acquisita presso l'Azienda, con onere a carico del Fondo di cui al presente articolo. 5. Resta confermata l'indennita' di cui all'art. 41, comma 4, del CCNL Universita' del 27 gennaio 2005 con finanziamento a carico del Fondo di cui al presente articolo. 6. Si confermano altresi' le previsioni di cui al comma 5 dell'art. 88 del CCNL 16 ottobre 2008.