Art. 65 Disposizioni transitorie 1. Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018. 2. L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019. 3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. AgID cessa la gestione del predetto elenco al completamento dell'ANPR, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto. 5. In sede di prima applicazione dell'articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, AgID comunica alle imprese e ai professionisti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti in albi ed elenchi, tramite l'indirizzo di cui all'articolo 6-bis del suddetto decreto, l'inserimento dello stesso indirizzo nell'elenco di cui all'articolo 6-quater del medesimo decreto. Entro trenta giorni l'interessato puo' comunicare il proprio dissenso ovvero indicare un indirizzo diverso. 6. Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. 7. L'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019. 8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto. 9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.
Note all'art. 65: - Per il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 6. - Per il testo dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 8. - Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abrogato dal presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2019: «Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.». - Per il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 28. - Per il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 63.