Art. 65. Copertura assicurativa per la responsabilita' civile 1. Le aziende o enti garantiscono, con oneri a proprio carico, una adeguata copertura assicurativa o altre analoghe misure per la responsabilita' civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di assistenza tecnica e legale ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio legale) per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attivita', in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 114/2014 e n. 24/2017 e dai decreti ministeriali ivi previsti, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa di cui al comma 1. 3. Le aziende ed enti rendono note ai dirigenti, con completezza e tempestivita', tutte le informazioni relative alla copertura assicurativa e alle altre analoghe misure previste dal comma 1 con le modalita' previste dalla legge n. 24/2017.