Art. 65 
 
              (Credito d'imposta per botteghe e negozi) 
 
  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica
da  COVID-19,  ai   soggetti   esercenti   attivita'   d'impresa   e'
riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura  del
60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese
di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 
  2. Il credito d'imposta non si applica alle attivita' di  cui  agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
11 marzo 2020 ed e' utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 126.