Art. 65 
 
                 Esonero temporaneo contributi Anac 
 
  1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono  esonerati
dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65,  della
legge   23   dicembre   2005,   n.   266   all'Autorita'    nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data  di
entrata in vigore della presente norma e fino al  31  dicembre  2020.
L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  maturato  al  31  dicembre
2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni  di
euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
si provvede ai sensi dell'articolo 265.