Art. 65 
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
                           via telematica 
 
  1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai  sensi
dell'articolo 38, commi 1 e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
    a) se sottoscritte mediante ((una delle forme di cui all'articolo
20)); 
    b) ovvero, quando l'istante  o  il  dichiarante  e'  identificato
attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID),  nonche'
attraverso uno degli altri strumenti di cui  all'articolo  64,  comma
2-novies, nei limiti ivi previsti; 
    c) ovvero sono sottoscritte e presentate  unitamente  alla  copia
del documento d'identita';; 
    c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal  dichiarante  ((dal
proprio domicilio  digitale))  purche'  le  relative  credenziali  di
accesso siano state rilasciate previa identificazione  del  titolare,
anche per via  telematica  secondo  modalita'  definite  con  ((Linee
guida)), e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o
in  un  suo  allegato.  In  tal  caso,  la  trasmissione  costituisce
((elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice
civile)). Sono fatte salve le disposizioni  normative  che  prevedono
l'uso di specifici sistemi di  trasmissione  telematica  nel  settore
tributario; 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. 
  1-ter. Il mancato avvio del  procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui   al   comma   1   comporta
responsabilita' dirigenziale  e  responsabilita'  disciplinare  dello
stesso. 
  2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti
alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte  con  firma  autografa
apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento ; 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235. 
  4. Il comma 2 dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: 
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  per  via  telematica  sono
valide se effettuate secondo quanto  previsto  dall'articolo  65  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".