Art. 652. 
                               Comando 
  1. Ai posti delle istituzioni scolastiche italiane  all'estero  che
non si  siano  potuti  conferire  a  termine  dell'articolo  662,  si
provvede mediante comando, per un periodo non  superiore  a  un  anno
scolastico, del personale di ruolo  dipendente  dal  Ministero  della
pubblica istruzione. 
  2. L'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  del  personale  da
comandare e' effettuato dalla  commissione  di  cui  all'articolo  1,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio  1967,
n. 215, come modificato dall'articolo unico della legge  13  novembre
1980, n. 789. 
  3. Durante il detto periodo il personale cosi'  comandato  conserva
il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale. 
  4. L'onere della relativa spesa  e'  assunto  dal  Ministero  degli
affari esteri.